Privacy
| GF Ovodry S.p.A. | INFORMATIVA GENERALE (in conformità al reg. europeo per la privacy 2016/679) | All. 1 PG18 |
“GF Ovodry S.P.A.”, con sede legale Via A. Fogazzaro 1 San Bonifacio (VR), ha adottato Procedure e Policy aziendali in linea con il Regolamento generale dell’Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR– Reg Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei Dati Personali.
SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
I Dati sono trattati da risorse interne ed esterne agli uffici della Società, adeguatamente identificate, istruite e che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati.
PRINCIPALI RESPONSABILI ESTERNI:
L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso la sede operativa di “GF Ovodry S.P.A.” in Via Fabio Filzi 12 – 36020 – Asigliano Veneto (VI).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Se vuoi esercitare un tuo diritto, effettuare una segnalazione o ricevere informazioni sulle modalità di trattamento dei tuoi dati puoi contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Dr. Mosè Marchiori info@studiosicurlav.it
- INFORMATIVA LAVORATORI E CANDIDATI (All. 4 PG18)
- INFORMATIVA CLIENTI (All. 2 PG18)
- INFORMATIVA FORNITORI (All. 3 PG18)
- INFORMATIVA CLIENTI POTENZIALI (All. 5 PG18)
- INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA (All. 6 PG18)
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono disponibili per il tempo strettamente necessario per le finalità del trattamento.
| categorie | durata | principali riferimenti normativi |
| CANDIDATI | periodo funzionale alla gestione della potenziale candidatura e comunque fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizione | art. 11 lett. e) del D.Lgs. 196/2003 e art 5 lett. e) del Reg UE 2016/679. |
| LAVORATORI | 10 anni | art. 43 del D.P.R. 600/73; art. 2946 codice civile sulla prescrizione ordinaria; Titolo I, Capo III, del D.lgs.81/08 e s.m.i. |
| CLIENTI | 5 – 10 anni | art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600. |
| FORNITORI | 5 – 10 anni | art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600. |
| CLIENTI POTENZIALI | nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per la tipologia di attività e comunque fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizione | art. 23 del D.Lgs. 196/03; art. 21 Reg. UE 2016/679. |

