Privacy

GF OVODRY S.p.aINFORMATIVA GENERALE
(in conformità al reg. europeo per la privacy 2016/679)

Doc. LI/G10-05

Rev. 6 – 10/2017

“GF OVODRY S.P.A.”, con sede legale Via A. Fogazzaro 1 San Bonifacio (VR), ha adottato Procedure e Policy aziendali in linea con il Regolamento generale dell’Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR– Reg Ue 2016/679), al fine di garantire alti standard di sicurezza e regole volte a consentire un adeguato trattamento dei Dati Personali.

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

I Dati sono trattati da risorse interne ed esterne agli uffici della Società, adeguatamente identificate, istruite e che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati.

PRINCIPALI RESPONSABILI ESTERNI:

L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso la sede operativa di “GF OVODRY S.P.A.” in Via Fabio Filzi 12 – 36020 – Asigliano Veneto (VI).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Se vuoi esercitare un tuo diritto, effettuare una segnalazione o ricevere informazioni sulle modalità di trattamento dei tuoi dati puoi contattare il Responsabile della Protezione dei Dati  Mosè Marchiori info@studiosicurlav.it

  1. INFORMATIVA LAVORATORI ( LI/G10-06)
  2. INFORMATIVA CANDIDATI ( LI/G10-07)
  3. INFORMATIVA CLIENTI ( LI/G10-08)
  4. INFORMATIVA FORNITORI ( LI/G10-09)
  5. INFORMATIVA CLIENTI POTENZIALI ( LI/G10-10)
  6. INFORMATIVA ASSISTENZA ( LI/G10-11)

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono disponibili per il tempo strettamente necessario per le finalità del trattamento.

categoriedurataprincipali riferimenti normativi
CANDIDATIperiodo funzionale alla gestione della potenziale candidatura e comunque fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizioneart. 11 lett. e) del D.Lgs. 196/2003 e art 5 lett. e) del Reg UE 2016/679.
LAVORATORI10 anniart. 43 del D.P.R. 600/73; art. 2946 codice civile sulla prescrizione ordinaria; Titolo I, Capo III, del D.lgs.81/08 e s.m.i.
CLIENTI5 – 10 anniart. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600.
FORNITORI5 – 10 anniart. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 anni per i pagamenti periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scritture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600.
CLIENTI POTENZIALInel rispetto dei termini prescritti dalla legge per la tipologia di attività e comunque fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizioneart. 23 del D.Lgs. 196/03; art. 21 Reg. UE 2016/679.